Art. 9
In vigore dal 10 ago 1968
Dal 1 luglio 1968, all'importazione dei sottoindicati prodotti, originari della Turchia e in provenienza da questo Paese, nei limiti del contingente tariffario annuo da determinarsi dagli organi competenti delle Comunità europee, si applica un dazio doganale pari alla metà del dazio della tariffa doganale comune in vigore, per gli stessi prodotti, alla data dell'importazione, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:
+-------------+------------------------------------------------------+
| NUMERO | |
| DELLA | DENOMINAZIONE DELLE MERCI |
| TARIFFA | |
+-------------+------------------------------------------------------+
| 55.08 | Tessuti di cotone ricci del tipo spugna |
+-------------+------------------------------------------------------+
| 55.09 | Altri tessuti di cotone |
+-------------+------------------------------------------------------+
| 60.05 | Indumenti esterni,accessori di abbigliamento ed altri|
| | manufatti, a maglia non elastica ne pommata |
+-------------+------------------------------------------------------+
| 62.02 | Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da |
| |servizio o da cucina: tende, tendine ed altri |
| | manufatti per l'arredamento |
+-------------+------------------------------------------------------+
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;889#art-9