Art. 4

In vigore dal 10 ago 1968
La nota alle voci di tariffa numeri 08.04-B-I-a e 08.04-B-II-a, di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, n. 505, è modificata come segue: "Dal 1 gennaio 1968 fino al 30 giugno 1968, per le uve secche in recipienti o involucri immediati di contenuto netto non superiore a 15 kg. originarie della Turchia e in provenienza da questo Paese, nei limiti di un contingente di 55.705 quintali, si applicano i dazi doganali sottoindicati, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze: uve secche, di Corinto: 1,60% sul valore; uve secche, altre: 1,80% sul valore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;889#art-4

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