Art. 5
In vigore dal 10 ago 1968
All'importazione di vini di qualità della voce di tariffa n. ex 22.05-B, originari della Turchia e in provenienza da questo Paese - il cui elenco sarà stabilito successivamente dal Consiglio di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia - che siano conformi alle norme applicabili in materia di denominazione controllata, da stabilirsi successivamente dal suddetto Consiglio di associazione, e siano trasportati direttamente dalla Turchia in Italia, nei limiti di un contingente tariffario di 500 ettolitri, valido dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, si applica un dazio doganale pari alla metà del dazio della tariffa doganale comune in vigore, per gli stessi prodotti, alla data dell'importazione, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Per il periodo fino al 31 dicembre 1968, il contingente di cui al comma precedente è aumentato di un dodicesimo.
La riesportazione verso gli altri Stati membri delle Comunità europee dei prodotti che saranno importati in applicazione di questo articolo sarà autorizzata soltanto a condizione che sui prodotti riesportati sia stato riscosso complessivamente il dazio pieno.
Il regime previsto da questo articolo è applicabile sino a quando non sarà entrata in vigore nelle Comunità europee la politica vitivinicola comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;889#art-5