Art. 6
In vigore dal 10 ago 1968
Dal 1 gennaio 1968, per i tabacchi greggi o non lavorati e per i cascami di tabacco, della voce di tariffa n. 24.01, in provenienza da Paesi estranei alle Comunità europee, si applicano i seguenti dazi doganali:
15% sul valore, con riscossione massima di 70 U.C. per 100 kg di peso netto, per i tabacchi di valore per collo, uguale o superiore a 280 U.C. per 100 kg di peso netto, della sottovoce A;
28% sul valore, con riscossione minima di 29 U.C. e riscossione massima di 38 U.C. per 100 kg di peso netto, per gli altri tabacchi greggi o non lavorati e per i cascami di tabacco, della sottovoce B.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;889#art-6