Art. 7
In vigore dal 10 ago 1968
La nota alle voci di tariffa numeri 24.01-A e 24.01-B di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, n. 505, è modificata come segue:
"Dal 1 gennaio 1968 fino al 31 dicembre 1968, i tabacchi greggi o non lavorati ed i cascami di tabacco, originari della Turchia e in provenienza da questo Paese, nei limiti di un contingente da determinarsi dagli organi competenti delle Comunità europee, sono ammessi alla importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;889#art-7