Art. 2
In vigore dal 10 ago 1968
All'importazione dei sottoindicati prodotti, originari della Turchia e in provenienza da questo Paese, nei limiti del contingente tariffario a fianco di ciascuno indicato, valido dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, si applica un dazio doganale pari al dazio doganale applicabile alle importazioni degli stessi prodotti in provenienza dagli altri Stati membri delle Comunità europee, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:
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| NUMERO | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | CONTINGENTE|
| DELLA TARIFFA | | |
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| | | Tonnellate |
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| ex 03.01-B-I-b |Tonni freschi, refrigerati o| |
| |congelati, interi, decapitati | |
| | o in pezzi, comprese le | |
| | specie thynnus pelamis | |
| |("palamite") e thunnus thynnus| |
| | ("toriks o "orkinos") | 1150 |
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| 03.03-A-I |Aragoste e gamberi di mare | 50 |
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| 03.03-A-II |Granchi, gamberetti e gamberi| |
| | di acqua dolce | 50 |
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I contingenti di cui al comma precedente, per il periodo fino al 31 dicembre 1968, sono aumentati di un dodicesimo.
Il regime previsto da questo articolo è applicabile sino a quando non sarà entrata in vigore nelle Comunità europee la politica comune della pesca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;889#art-2