Art. 3

In vigore dal 10 ago 1968
A decorrere dalla data di applicazione del regolamento comunitario n. 973/67 adottato dal Consiglio delle Comunità europee l'8 dicembre 1967, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale, nei confronti dei prodotti indicati dagli del citato regolamento comunitario n. 973/67 si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario n. 973/67 e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;889#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo