Art. 8
In vigore dal 10 ago 1968
Fino al 30 giugno 1968, all'importazione dei sottoindicati prodotti, originari della Turchia e in provenienza da questo Paese, nei limiti del contingente tariffario a fianco di ciascuno indicato, si applica un dazio doganale pari alla metà del dazio della tariffa doganale comune, in vigore, per gli stessi prodotti, alla data dell'importazione, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:
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| NUMERO | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | CONTINGENTE|
| DELLA TARIFFA | | |
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| | | Tonnellate |
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| 55.08 |Tessuti di cotone ricci del | |
| | tipo spugna | 15 |
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| 55.09 |Altri tessuti di cotone | 15 |
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| 60.05 |Indumenti esterni, accessori | |
| | di abbigliamento ed altri | |
| | manufatti, a maglia non | |
| | elastica ne gommata | 6 |
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| 62.02 |Biancheria da letto, da | |
| |tavola, da toletta, da servizio| |
| | o da cucina; tende, tendine, | |
| | ed altri manufatti per | |
| | l'arredamento | 6 |
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Fino al 30 giugno 1968, la riesportazione verso gli altri Stati membri delle Comunità europee dei prodotti che saranno importati in applicazione di questo articolo sarà autorizzata soltanto a condizione che sui prodotti riesportati sia stato riscosso complessivamente il dazio pieno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;889#art-8