DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 2137·30 settembre 1962
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Lucca.
Vigente dal 12 ottobre 1964 23 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento d
Art. 2Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio
Art. 3Presso l'Istituto potranno, essere istituiti: a) corsi di specializzazione, per qualificat
Art. 4Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione, alle esigenze profe
Art. 5Con deliberazione, del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Minis
Art. 6Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili profession
Art. 7L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna una di e
Art. 8L'Istituto assolve al propri compiti con addestramenti pratici integrati da insegnamenti c
Art. 9Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i
Art. 10Alle scuole professionale dell'Istituto possono accedere senza esami di ammissione, i lice
Art. 11Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere a), b) e c) dell'anzidetto art. 3
Art. 12Le Commissioni di esami sono costituite dati direttore della scuola, da insegnanti di mate
Art. 13Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nel
Art. 14l'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottopost
Art. 15Il riscontro della gestione finanziaria amministrativa dell'Istituto è affidato a due revi