Art. 20
In vigore dal 27 ott 1964
Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali Per la nomina del personale incaricato e supplente Il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.
In relazione alle specifiche esigenze, dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.
Quando funzionino le Scuole coordinate a norma dell' del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia quelle coordinate che, ad ogni effetto sono considerate sedi ordinarie di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2137#art-20