Art. 21
In vigore dal 27 ott 1964
Il Consiglio di amministrazione può concedere annualmente, nel limiti delle disponibilità del proprio bilancio al personale direttivo insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.
La concessione di tali assegnati è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste da dell' della legge 15 giugno 1931, n. 889 ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo o per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2137#art-21