Art. 10
In vigore dal 27 ott 1964
Alle scuole professionale dell'Istituto possono accedere senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.
In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2137#art-10