Art. 6
In vigore dal 27 ott 1964
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.
I periodi di di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamento e degli allievi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2137#art-6