Art. 2
In vigore dal 27 ott 1964
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività ordine esecutivo nei vari settori del commercio.
Esso è costituito da una Scuola, professionale per attività e impieghi commerciali con sezioni per:
stenodattilografo (biennale)
segretario d'azienda (triennale)
corrispondente commerciale in lingue estere (triennale).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2137#art-2