Art. 5

In vigore dal 27 ott 1964
Con deliberazione, del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione previo, parere del Consorzio provinciale per l'istruzione, tecnica, sono, stabilite le sezioni ed i con che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione. Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto. Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la termale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministro della pubblica istruzione per la istruzione di prove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2137#art-5

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