Art. 3
In vigore dal 27 ott 1964
Presso l'Istituto potranno, essere istituiti:
a) corsi di specializzazione, per qualificati che aspirano a diventare e specializzati;
b) corso di perfezionamento per qualificati e specializzati;
c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;
d) corsi preparatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2137#art-3