Art. 3

Art. 3

3 / 23
In vigore dal 27 ott 1964
Presso l'Istituto potranno, essere istituiti: a) corsi di specializzazione, per qualificati che aspirano a diventare e specializzati; b) corso di perfezionamento per qualificati e specializzati; c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini; d) corsi preparatori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2137#art-3