Art. 11
In vigore dal 27 ott 1964
Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere a), b) e c) dell'anzidetto , saranno stabilite del Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica. Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole, professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.
Al termine dei corsi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art.3 gli alunni conseguono un attestato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2137#art-11