Art. 12
In vigore dal 27 ott 1964
Le Commissioni di esami sono costituite dati direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola si essa, da insegnamenti di materie culturali da due esperti delle categorie economiche e produttive interessa anche non appartenenti ai dell'Amministrazione dello Stato.
La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della Scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2137#art-12