DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 946·17 agosto 1955
Norme di attuazione della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, concernente la concessione di un indennizzo per i beni, diritti ed interessi perduti all'estero per effetto del Trattato di pace.
Vigente dal 29 ottobre 1955 10 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa alla corr
Art. 2Sono da considerarsi beni perduti o soggetti a perdita ai sensi degli articoli 1 e 2 della
Art. 3Ai fini dell'applicazione della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, le date dell'entrata in vi
Art. 4Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1954, n. 10
Art. 5Per valori correnti alla data di entrata in vigore del Trattato di pace, di cui alla legge
Art. 6Le domande di indennizzo dovranno essere corredate dai seguenti documenti: a) per le perso
Art. 7La competenza delle Commissioni amministrative previste dall'art. 3 della legge 29 ottobre
Art. 8Il Ministro per il tesoro, sentito il parere delle Commissioni amministrative determina co
Art. 9Le anticipazioni di cui all'art. 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, nei casi in cui v
Art. 10Le domande dirette all'Amministrazione dello Stato, intese a conseguire un indennizzo per