Art. 8

In vigore dal 13 nov 1955
Il Ministro per il tesoro, sentito il parere delle Commissioni amministrative determina con proprio decreto, ai sensi e per gli effetti degli della legge, la misura dell'indennizzo, autorizzando il relativo pagamento con le forme, condizioni e cautele di legge eventualmente ricorrenti e con le modalità e nella misura prevista dall' della legge suindicata. Con le stesse modalità e cautele, il Ministro per il tesoro autorizzerà la corresponsione di anticipazioni agli interessati, nella misura prevista, nell' della legge 29 ottobre 1954, n. 1050. Sulla base dei decreti di cui al presente articolo, la Direzione generale del tesoro disporrà il pagamento diretto, a favore dell'avente diritto, della quota in contanti dell'indennizzo o dell'anticipazione ed emetterà, un ordinativo commutabile in quietanza di entrata per la emissione dei titoli al portatore del prestito di cui all' della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;946#art-8

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