Art. 4

In vigore dal 13 nov 1955
Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell' della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, qualora nei casi di valutazioni singole o forfettarie, stabilite in sede internazionale, i valori dei beni, diritti ed interessi siano stati espressi in moneta estera, la conversione in lire italiane sarà effettuata al cambio eventualmente stabilito dagli Accordi medesimi. Le eventuali valutazioni singole dei beni stabiliti in sede internazionale, saranno proporzionalmente ridotte nel caso in cui l'ammontare totale di esse dovesse superare la somma globale determinata forfetariamente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;946#art-4

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