Art. 7
In vigore dal 13 nov 1955
La competenza delle Commissioni amministrative previste dall' della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, che potranno funzionare anche in Sottocommissioni, sarà determinata dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per gli affari esteri.
Il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri, nominerà, con propri decreti, i membri effettivi e supplenti delle Commissioni amministrative, gli addetti alle segreterie ed i loro supplenti.
Con proprio decreto il Ministro per il tesoro potrà chiamare a far parte delle Commissioni, di cui all' della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per particolari esigenze, funzionari o tecnici della pubblica Amministrazione, i quali, peraltro, non avranno diritto a voto.
Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni di cui all' della legge occorre almeno la presenza di sette membri.
Le deliberazioni delle Commissioni di cui al comma precedente vengono adottate a maggioranza ed a parità di voti prevale quello del presidente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;946#art-7