Art. 6
In vigore dal 13 nov 1955
Le domande di indennizzo dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
a) per le persone fisiche e per le imprese individuali, dal certificato di possesso della cittadinanza italiana alle date di cui all', lettera a) del presente regolamento;
b) per le persone giuridiche, dalla copia dell'atto costitutivo del provvedimento con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica;
c) per le società legalmente costituite, dal certificato della Cancelleria del competente tribunale, contenente gli estremi di deposito dell'atto costitutivo ed, ove esista, dello statuto, nonché delle eventuali successive modificazioni in base all'iscrizione nel relativo registro;
d) per le società od associazioni di fatto, da idonea documentazione dalla quale risulti che, in relazione alla sede o all'oggetto principale dell'attività o alla appartenenza del capitale o patrimonio, la società o l'associazione deve considerarsi italiana;
e) quando il bene appartiene per quote indivise a più persone, la domanda di cui sopra può essere presentata da una sola di esse, nell'interesse proprio e degli altri comproprietari;
f) nei casi di successione, dagli atti relativi nonché dal certificato di cittadinanza di tutti gli eredi;
g) dichiarazione a firma autenticata dal notaio, con la esplicita autorizzazione al Ministero del tesoro di surrogarsi al richiedente in ogni sua pretesa sui beni, diritti ed interessi, a partire dal momento della determinazione dell'indennizzo o della corresponsione dell'anticipazione;
h) dichiarazione dell'interessato, dalla quale risultino le somme eventualmente ricevute in Italia o all'estero a qualsiasi titolo per provvidenze concernenti i beni, diritti ed interessi da indennizzare;
i) descrizione dettagliata dei beni, diritti ed interessi da indennizzare con indicazione degli oneri o gravami a loro carico;
l) ogni possibile documentazione comprovante la avvenuta confisca, apprensione o liquidazione dei beni, diritti ed interessi da parte del Paese in cui erano situati, in dipendenza degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace;
m) ogni altra documentazione comprovante la proprietà del bene o la titolarietà del diritto e dell'interesse.
L'Amministrazione, ove lo ritenga necessario, potrà richiedere ogni altra eventuale documentazione atta a comprovare l'esistenza dei requisiti occorrenti per conseguire gli indennizzi o le anticipazioni.
Tutti gli atti di cui al presente articolo, saranno esenti da imposte di bollo e di registro, ai sensi dell' della legge 29 ottobre 1954, n. 1050.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;946#art-6