Art. 1
In vigore dal 13 nov 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa alla corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani all'estero e perduti o soggetti a perdita per effetto della esecuzione del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, e per il commercio con l'estero;
Decreta:
.
Si considerano persone fisiche e persone giuridiche italiane ai sensi dell' della legge 29 ottobre 1954, n. 1050:
a) le persone fisiche in possesso della cittadinanza italiana alla data di entrata in vigore del Trattato di pace per ciascun Paese, di cui al successivo ed a quella di, entrata in vigore della legge predetta;
b) gli enti e le società, che alle date indicate nella precedente lettera a), erano soggetti alle disposizioni della legge italiana, purchè avessero nel territorio dello stato la sede dell'Amministrazione ovvero l'oggetto principale della loro attività;
c) in ogni caso, gli enti il cui patrimonio e le società il cui capitale, alle date sopra indicate, apparteneva, per oltre il cinquanta per cento, a cittadini, società o enti italiani.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;946#art-1