Art. 3
In vigore dal 13 nov 1955
Ai fini dell'applicazione della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, le date dell'entrata in vigore del Trattato di pace sono quelle in appresso indicate a fianco di ciascun Paese:
JUGOSLAVIA: 16 settembre 1947;
U.R.S.S.: 16 settembre 1947;
ALBANIA; 20 ottobre 1947;
GRECIA: 28 ottobre 1947;
ETIOPIA: 6 novembre 1947.
Le date di entrata in vigore del Trattato di pace per gli altri Paesi sono determinate conformemente alle disposizioni dell'art. 90 del Trattato di pace.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;946#art-3