Art. 5
In vigore dal 13 nov 1955
Per valori correnti alla data di entrata in vigore del Trattato di pace, di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, si intendono:
a) i valori di comune commercio vigenti alle date di cui all';
b) in mancanza, i prezzi di comune commercio correnti al 1938 nei vari Paesi, adeguati, secondo equità e tenuto conto della, situazione economica di ciascun Paese, della consistenza nonché della funzionalità economica dei beni da indennizzare, alla data della entrata in vigore del Trattato di pace.
Sulla base dei valori indicati nei comma a) e b) di cui sopra, il Ministro per il tesoro determina l'indennizzo ai sensi dell' della legge stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;946#art-5