Art. 10
In vigore dal 13 nov 1955
Le domande dirette all'Amministrazione dello Stato, intese a conseguire un indennizzo per i beni, diritti ed interessi perduti o soggetti a perdita situati nei Paesi contemplati dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, sono valide qualunque sia la data in cui vennero presentate, purchè essa rientri nel termine perentorio di cui all' della legge stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 agosto 1955
GRONCHI
SEGNI - GAVA - MARTINO MORO - ANDREOTTI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 92. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;946#art-10