Art. 9

In vigore dal 13 nov 1955
Le anticipazioni di cui all' della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, nei casi in cui vi sia il dubbio che i beni, diritti ed interessi all'estero siano perduti in dipendenza di un fatto di guerra, non potranno superare i limiti degli indennizzi liquidabili ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968, fermo restando quello massimo indicato nell' della legge 29 ottobre 1954, n. 1050.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;946#art-9

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