DECRETO·n. 283·30 luglio 2003
Regolamento concernente la Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Vigente dal 8 maggio 2004 17 articoli 2 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio
Art. 21. La fideiussione è stipulata tra la Sezione e la banca mutuante e garantisce i finanziam
Art. 31. La fideiussione può essere concessa entro il limite del sessanta per cento del finanzia
Art. 41. Le banche che effettuano operazioni per le quali è stata richiesta la fideiussione dell
Art. 51. Gli operatori che inoltrano domanda alla Sezione speciale per la concessione della fide
Art. 61. La Sezione speciale può richiedere alle banche interessate, per una sola volta ed entro
Art. 71. Alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre le banche comunicano alla Sezione special
Art. 81. Per le operazioni garantite dalla Sezione speciale, le banche mutuanti devono dare comu
Art. 91. L'intervento della Sezione speciale per il pagamento delle rate e del capitale residuo
Art. 101. La fideiussione copre, entro il limite massimo dell'importo definitivamente rilasciato
Art. 111. I pagamenti delle somme, la cui liquidazione è stata deliberata dal comitato direttivo
Art. 121. Se la banca mutuante in sede di recupero del proprio credito ravvisa ulteriori cespiti
Art. 131. Nei contratti di mutuo deve essere inserita apposita clausola con la quale il mutuatari
Art. 141. La Sezione deve accantonare, a fronte delle fideiussioni prestate, quote percentuali de
Art. 151. La soluzione delle eventuali liti tra la Sezione speciale e le banche in merito al manc
Aggiornamenti recenti
- 5 ottobre 2019· modifica
ha disposto (con l'art. 17, comma 6) la modifica dell'art. 1.