Art. 14
In vigore dal 8 mag 2004
1. La Sezione deve accantonare, a fronte delle fideiussioni prestate, quote percentuali delle disponibilità finanziarie non inferiori a quelle che sono indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Note all'articolo
- Il D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 ha disposto (con l'art. 17, comma 6) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, e' abrogato."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-07-30;283#art-14