Art. 11

In vigore dal 8 mag 2004
1. I pagamenti delle somme, la cui liquidazione è stata deliberata dal comitato direttivo della Sezione speciale, sono effettuati previa emissione, a debito del conto presso la tesoreria centrale o presso le banche incaricate del servizio di cassa, di appositi ordinativi a firma del presidente del comitato o del suo sostituto.

Note all'articolo

  • Il D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 ha disposto (con l'art. 17, comma 6) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, e' abrogato."

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urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-07-30;283#art-11

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Art. 11 Regolamento concernente la Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. — Testo vigente | Portale Normativo