Art. 15
In vigore dal 8 mag 2004
1. La soluzione delle eventuali liti tra la Sezione speciale e le banche in merito al mancato rilascio od alla mancata o minore liquidazione della fideiussione è affidata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante designato dalla Sezione speciale e da un rappresentante designato dalla banca interessata. Il Presidente è nominato dai rappresentanti anzidetti ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del tribunale. Si osservano in proposito le norme del codice di procedura civile.
Note all'articolo
- Il D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 ha disposto (con l'art. 17, comma 6) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, e' abrogato."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-07-30;283#art-15