Art. 13
In vigore dal 8 mag 2004
1. Nei contratti di mutuo deve essere inserita apposita clausola con la quale il mutuatario prende atto che la Sezione speciale può dare mandato alla banca mutuante di agire nei suoi confronti per il recupero delle somme erogate a titolo di garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile e per ogni altro titolo esistente.
Note all'articolo
- Il D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 ha disposto (con l'art. 17, comma 6) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, e' abrogato."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-07-30;283#art-13