Art. 17

In vigore dal 8 mag 2004
1. Le fideiussioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinate dalle norme regolamentari allegate al decreto ministeriale 5 agosto 1986, fino alla estinzione delle operazioni alle quali ineriscono. 2. La Sezione garantisce le operazioni previste da leggi non più operative nel caso in cui le stesse sono rifinanziate. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 luglio 2003 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 118

Note all'articolo

  • Il D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 ha disposto (con l'art. 17, comma 6) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, e' abrogato."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-07-30;283#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 17 Regolamento concernente la Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. — Testo vigente | Portale Normativo