Art. 12

In vigore dal 8 mag 2004
1. Se la banca mutuante in sede di recupero del proprio credito ravvisa ulteriori cespiti aggredibili, diversi dalle garanzie contrattualmente acquisite, al fine del recupero delle somme liquidate dalla Sezione speciale a titolo di fideiussione, deve darne comunicazione alla Sezione stessa. 2. Se la Sezione speciale, con delibera del proprio comitato direttivo, ritiene di promuovere eventuali atti o azioni di recupero, dà mandato alla banca mutuante, la quale è tenuta a provvedervi in nome, per conto ed a spese della Sezione speciale. 3. Le somme recuperate in seguito a tali azioni sono versate alla Sezione speciale a reintegro totale o parziale delle somme erogate. 4. La Sezione rimborsa alle banche le spese sostenute e documentate nello svolgimento di tali azioni ulteriori anche nel caso di infruttuoso esperimento delle procedure di recupero.

Note all'articolo

  • Il D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 ha disposto (con l'art. 17, comma 6) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, e' abrogato."

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Art. 12 Regolamento concernente la Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. — Testo vigente | Portale Normativo