Art. 8
In vigore dal 8 mag 2004
1. Per le operazioni garantite dalla Sezione speciale, le banche mutuanti devono dare comunicazione alla Sezione stessa di eventuali inadempimenti entro quattro mesi dalla scadenza della prima rata insoluta, trasmettendo analitica e documentata relazione circa la possibilità per l'impresa di superare lo stato di difficoltà e di provvedere al pagamento del debito maturato.
2. La Sezione speciale, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, corredata del relativo parere della banca, in considerazione delle possibilità di riequilibrio dell'impresa, stabilisce con delibera del proprio comitato direttivo se provvedere al rimborso della rata scaduta mantenendo in essere il mutuo, ovvero se il contratto di mutuo debba considerarsi risolto e si debba agire in via esecutiva per il recupero dell'intero credito residuo.
3. Le banche mutuanti sono tenute ad iniziare l'azione esecutiva entro quattro mesi dalla scadenza della seconda rata semestrale consecutiva o entro due mesi dalla seconda rata annuale consecutiva non corrisposta, senza preventiva delibera del comitato della Sezione speciale, dandone notizia alla Sezione stessa entro trenta giorni dall'inizio della procedura.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 comporta la decadenza della fideiussione della Sezione.
5. Tuttavia, la banca può chiedere alla Sezione speciale con motivata e documentata istanza l'autorizzazione al rinvio dell'attivazione dell'esecuzione. Entro novanta giorni dalla richiesta la Sezione delibera in merito, dandone comunicazione alla banca.
6. Per i crediti assistiti da garanzia ipotecaria, rimane salvo quanto stabilito dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993.
Note all'articolo
- Il D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 ha disposto (con l'art. 17, comma 6) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, e' abrogato."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-07-30;283#art-8