Art. 4

In vigore dal 8 mag 2004
1. Le banche che effettuano operazioni per le quali è stata richiesta la fideiussione della Sezione speciale devono versare alla Sezione stessa le contribuzioni di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993 nella misura dello 0,25% della sola quota dell'importo della fideiussione. L'onere suddetto è a carico del beneficiario del finanziamento. 2. Per i finanziamenti che fruiscono della fideiussione della Sezione, le banche sono tenute a versare, a proprio carico, una contribuzione pari al 4% dell'importo erogato. 3. Le misure delle contribuzioni possono essere variate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su richiesta della Sezione, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali. 4. Entro trenta giorni dal termine di ciascun trimestre, le banche sono tenute a trasmettere alla Sezione gli elenchi delle operazioni stipulate nel trimestre di riferimento e garantite ai sensi della normativa di cui all', secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla Sezione stessa. 5. L'ammontare complessivo delle contribuzioni relative alle operazioni stipulate entro ciascun trimestre per le quali è stata richiesta la fideiussione della Sezione speciale deve essere versato, entro trenta giorni dal termine del trimestre di riferimento, su uno dei conti correnti indicati dalla Sezione, con valuta ultimo giorno del trimestre stesso. Per i versamenti tardivi, sono dovuti dalle banche interessi di mora dall'ultimo giorno utile a quello dell'effettivo accredito nella misura del tasso legale.

Note all'articolo

  • Il D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 ha disposto (con l'art. 17, comma 6) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, e' abrogato."

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