Art. 5

In vigore dal 8 mag 2004
1. Gli operatori che inoltrano domanda alla Sezione speciale per la concessione della fideiussione devono allegare, a pena di inammissibilità, la comunicazione della banca interessata che segnala l'insufficienza delle garanzie offerte dal richiedente. 2. Le banche, contemporaneamente alla comunicazione agli operatori interessati, inoltrano direttamente alla Sezione speciale una circostanziata relazione a firma del funzionario che ha curato l'istruttoria e che è responsabile anche ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993. In tale relazione sono precisati: a) l'ammontare del finanziamento, compresi i relativi interessi; b) le garanzie offerte ed il relativo valore di stima attribuito dalla Banca; c) gli elementi tecnico-economici che giustificano la richiesta della garanzia fideiussoria; d) copia del provvedimento di approvazione della richiesta di investimento o di concessione dell'agevolazione pubblica, ove previsti. 3. Nel caso di finanziamenti erogati in favore di soggetti con obbligo di bilancio, occorre trasmettere gli ultimi tre bilanci dell'organismo, corredati delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. 4. Se i finanziamenti sono di importo superiore a euro duecentocinquantamila, i bilanci di cui al comma 3 devono essere stati sottoposti a revisione e certificazione da parte di una società iscritta nell'albo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero nel registro di cui all' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. In caso di importo inferiore, il comitato direttivo della Sezione si riserva di richiedere una certificazione analoga o comunque idonea a documentare la congruità dei dati espressi dal bilancio della ditta richiedente.

Note all'articolo

  • Il D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 ha disposto (con l'art. 17, comma 6) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, e' abrogato."

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Art. 5 Regolamento concernente la Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. — Testo vigente | Portale Normativo