Art. 52

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2027. Tuttavia, l’, paragrafo 2, l’, paragrafo 2, l’, paragrafo 7, l’, paragrafo 12, l’, paragrafo 15, l’, paragrafo 4, l’, paragrafo 3, e l’ si applicano a decorrere dal 12 luglio 2026. Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2036. Tale termine di applicazione non riguarda tuttavia né l’EBA stabilito al capo IV né ad altre disposizioni del presente regolamento nella misura in cui esse siano applicate congiuntamente a tale capo.
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