Art. 10

1.   L’SPG+ è concesso alle condizioni seguenti: a) un paese beneficiario dell’SPG ha presentato una domanda a tale fine; b) la Commissione ritiene, sulla base dell’esame della domanda, che il paese richiedente soddisfi le condizioni di cui all’. 2.   Il paese richiedente presenta alla Commissione una domanda per iscritto. La domanda contiene informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni pertinenti e include gli impegni vincolanti di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), compreso il piano d’azione. 3.   Dopo aver ricevuto la domanda, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio. 4.   Al termine dell’esame della domanda, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato I al fine di concedere al paese richiedente lo status di paese beneficiario dell’SPG+ identificandolo come tale nella colonna C dello stesso. 5.   Se un paese beneficiario dell’SPG+ non soddisfa più le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a) o c), o revoca uno dei suoi impegni vincolanti di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’, per modificare l’allegato I al fine di non identificare più tale paese come paese beneficiario dell’SPG+. 6.   La Commissione notifica al paese richiedente la decisione presa conformemente ai paragrafi 4 e 5 dopo che l’atto delegato di cui a tali paragrafi è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il paese richiedente a cui è concesso lo status di paese beneficiario dell’SPG+ è informato dalla Commissione della data in cui comincia ad applicarsi tale atto delegato. 7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento stabilendo norme relative alla procedura di concessione dello status di paese beneficiario dell’SPG+, in particolare per quanto concerne i termini nonché la presentazione e il trattamento delle domande.
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