Art. 9
1. Un paese beneficiario può beneficiare delle preferenze tariffarie previste nel quadro dell’SPG+ se soddisfa le condizioni seguenti:
a)
è considerato vulnerabile, quale definito nell’allegato V, a causa di una mancanza di diversificazione;
b)
ha ratificato tutte le convenzioni pertinenti e la Commissione, in base alle informazioni disponibili, in particolare alle conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti a norma di tali convenzioni, non rileva gravi carenze nell’effettiva attuazione delle convenzioni pertinenti;
c)
non ha formulato, in relazione alle convenzioni pertinenti, alcuna riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o ritenuta, ai fini del presente articolo, incompatibile con l’oggetto e lo scopo delle convenzioni pertinenti;
d)
assume un impegno vincolante a mantenere la ratifica delle convenzioni pertinenti e a perseguirne e garantirne l’attuazione effettiva, sulla base di un piano d’azione;
e)
accetta senza riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da ciascuna convenzione pertinente e si impegna in modo vincolante ad accettare che l’attuazione sia periodicamente oggetto di monitoraggio e riesame, conformemente alle convenzioni pertinenti;
f)
si impegna in modo vincolante a partecipare e a collaborare nel quadro della procedura di rendicontazione e controllo dell’Unione di cui all’.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), le riserve sono ritenute incompatibili con l’oggetto e lo scopo di una convenzione pertinente nei casi seguenti:
a)
qualora una procedura esplicitamente avviata a tale scopo ai sensi della convenzione pertinente sia giunta a tale risultato; oppure
b)
in mancanza di una procedura siffatta, qualora l’Unione, se parte della convenzione pertinente, o la maggioranza qualificata degli Stati membri parti della convenzione pertinente, conformemente alle rispettive competenze a norma dei trattati, formulino obiezioni contro la riserva ritenendola incompatibile con l’oggetto e lo scopo della convenzione pertinente e si oppongano all’entrata in vigore della convenzione pertinente tra di essi e lo Stato che ha emesso la riserva conformemente alla convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati;
3. Il piano d’azione di cui al paragrafo 1, lettera d), si basa sulle informazioni disponibili, in particolare sulle conclusioni più recenti degli organi di controllo delle convenzioni pertinenti. Tale piano d’azione propone inoltre calendari adeguati e indicativi e individua, se del caso, le istituzioni responsabili nel paese beneficiario. Il piano d’azione è lungimirante e orientato alle priorità. Il piano d’azione è pubblicato non appena il paese diventa beneficiario dell’SPG+.
Storico versioni
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Procelex:32026R1395#art-9