Art. 14
1. Entro il 1o gennaio 2030 e, successivamente, ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti, sul rispetto di eventuali obblighi di rendicontazione previsti in capo ai paesi beneficiari dell’SPG+ da tali convenzioni pertinenti nonché sullo stato di attuazione effettiva delle stesse.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 contiene:
a)
le conclusioni o le raccomandazioni degli organi di controllo competenti per ciascuno dei paesi beneficiari dell’SPG+; e
b)
le conclusioni della Commissione e, se opportuno, del SEAE, quanto al rispetto da parte di ciascun paese beneficiario dell’SPG+ degli impegni vincolanti a conformarsi agli obblighi di rendicontazione, a collaborare con gli organi di controllo competenti conformemente alle convenzioni pertinenti e a garantire l’attuazione effettiva delle stesse, tenendo conto dell’attuazione dei piani d’azione.
La relazione può comprendere informazioni provenienti da qualsiasi fonte che la Commissione consideri appropriata.
In caso di preoccupazioni specifiche, la relazione indica raccomandazioni su questioni e azioni cui dare priorità nel ciclo di monitoraggio successivo per migliorare l’attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti di cui ai corrispondenti impegni vincolanti.
3. Nel formulare le proprie conclusioni sull’attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti, la Commissione e, se opportuno, il SEAE, valutano le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti, come anche, ferme restando le altre fonti, le informazioni presentate dal Parlamento europeo, dal Consiglio e da terzi, inclusi i governi e le organizzazioni internazionali, la società civile e le parti sociali.
Storico versioni
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