Art. 13
1. A partire dalla data di concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo dell’SPG+, nel corso di regolari cicli di monitoraggio della durata di tre anni, la Commissione discute con ciascun paese beneficiario dell’SPG+, segue e monitora lo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti e la loro attuazione effettiva, come anche la collaborazione del paese beneficiario dell’SPG+ con gli organi di controllo competenti e i progressi compiuti da ciascun paese beneficiario del SPG+ nell’attuazione del proprio piano d’azione. Nel corso di tale attività la Commissione esamina tutte le informazioni pertinenti, in particolare le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti.
2. I paesi beneficiari dell’SPG+ collaborano con la Commissione e comunicano tutte le informazioni necessarie per determinare se tali paesi rispettano gli impegni vincolanti di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) ed f) per valutare la loro situazione per quanto riguarda l’, paragrafo 1, lettere b) e c).
3. La Commissione effettua, se del caso congiuntamente al SEAE, almeno una visita di monitoraggio in ciascun paese beneficiario dell’SPG+ per ogni ciclo di monitoraggio, al fine di valutare i progressi compiuti da ciascun paese beneficiario dell’SPG+ in termini di attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti, tenendo conto delle misure adottate conformemente al pertinente piano d’azione.
Storico versioni
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Procelex:32026R1395#art-13