Art. 8

1.   Le preferenze tariffarie di cui all’ sono sospese per quanto riguarda i prodotti di una sezione SPG originari di un paese beneficiario dell’SPG ordinario se, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni nell’Unione di tali prodotti provenienti da tale paese beneficiario dell’SPG ordinario eccede le soglie fissate nell’allegato IV. Tali soglie sono calcolate in percentuale del valore totale delle importazioni nell’Unione degli stessi prodotti provenienti da tutti i paesi beneficiari. 2.   Prima dell’applicazione delle preferenze tariffarie a titolo dell’SPG, la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, che stabilisce un elenco delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie di cui all’ sono sospese per quanto concerne un paese beneficiario dell’SPG ordinario. Tale atto di esecuzione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2027. 3.   Ogni tre anni la Commissione riesamina l’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo e adotta atti di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, al fine di sospendere o di ristabilire le preferenze tariffarie di cui all’. Tali atti di esecuzione si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo a quello della loro data di entrata in vigore. 4.   L’elenco di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo è stabilito sulla base dei dati disponibili il 1o settembre dell’anno del riesame e dei dati relativi ai due anni precedenti quello del riesame. Esso prende in considerazione le importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell’SPG applicabile in quel momento. Non si tiene tuttavia conto del valore delle importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell’SPG che alla data di applicazione della sospensione non beneficiano più delle preferenze tariffarie in virtù dell’, paragrafo 1, lettera b). 5.   La Commissione notifica al paese interessato gli atti di esecuzione adottati a norma dei paragrafi 2 e 3. 6.   Se l’allegato I è modificato sulla base dei criteri definiti all’, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato IV al fine di adattare le modalità figuranti in tale allegato in modo da mantenere, in proporzione, lo stesso peso delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie sono state sospese a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
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