Art. 7
1. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato III come prodotti non sensibili sono sospesi completamente, tranne per i componenti agricoli.
2. I dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato III come prodotti sensibili sono ridotti di 3,5 punti percentuali. Per i prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell’allegato III la riduzione è del 20 %.
3. Le aliquote di dazio preferenziale applicate a norma dell’ del regolamento (UE) n. 978/2012 sui dazi ad valorem della tariffa doganale comune applicabili il 12 luglio 2026 si continuano ad applicare se comportano una riduzione tariffaria superiore a 3,5 punti percentuali per i prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. I dazi specifici della tariffa doganale comune diversi dai dazi minimi e massimi sui prodotti elencati nell’allegato III come prodotti sensibili sono ridotti del 30 %.
5. Se i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato III come prodotti sensibili includono dazi ad valorem e dazi specifici, i dazi specifici non sono ridotti.
6. Se per i dazi ridotti conformemente ai paragrafi 2 e 4 è previsto un dazio massimo, tale dazio massimo non è ridotto. Se per i dazi in questione è previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non è applicato.
Storico versioni
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