Art. 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «paesi»: i paesi e i territori che dispongono di un’amministrazione doganale; 2) «paesi meno sviluppati»: i paesi meno sviluppati designati come tali dalle Nazioni Unite; 3) «paesi beneficiari»: i paesi che beneficiano di uno qualsiasi dei regimi preferenziali nell’ambito dell’SPG; 4) «paesi beneficiari dell’SPG ordinario»: i paesi che beneficiano dell’SPG ordinario, elencati nell’allegato I e identificati come tali nella colonna C dello stesso; 5) «paesi beneficiari dell’SPG+»: i paesi che beneficiano dell’SPG+, elencati nell’allegato I e identificati come tali nella colonna C dello stesso; 6) «paesi beneficiari dell’EBA»: i paesi che beneficiano dell’EBA, elencati nell’allegato I e identificati come tali nella colonna C dello stesso; 7) «dazi della tariffa doganale comune»: i dazi doganali specificati nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (13), ad eccezione dei dazi fissati nel quadro di contingenti tariffari; 8) «sezione SPG»: una sezione figurante negli allegati III e VII, stabilita sulla base delle sezioni e dei capitoli della tariffa doganale comune; 9) «regime di accesso preferenziale al mercato»: l’accesso preferenziale al mercato dell’Unione in virtù di un accordo commerciale, applicato a titolo provvisorio o in vigore, o in virtù di preferenze autonome accordate dall’Unione; 10) «piano d’azione»: un elenco di misure previste da un paese richiedente l’SPG+ ai fini dell’effettiva attuazione delle convenzioni pertinenti; 11) «impegno rafforzato»: un processo continuo volto ad agevolare e incentivare i paesi beneficiari a compiere progressi nell’attuazione delle condizioni stabilite nel presente regolamento o ad affrontare le carenze nel rispetto dei principi delle convenzioni pertinenti; 12) «attuazione effettiva»: l’attuazione integrale degli impegni e degli obblighi assunti a titolo delle convenzioni pertinenti, in modo da garantire il rispetto dei principi, degli obiettivi e dei diritti ivi stabiliti nell’intero territorio del paese beneficiario, incluse eventuali aree di tale territorio che il paese beneficiario ha designato quali zone economiche speciali o zone di trasformazione per l’esportazione; 13) «denuncia»: una denuncia presentata alla Commissione attraverso lo sportello unico;
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