Art. 4

1.   Un paese ammissibile beneficia delle preferenze tariffarie previste dall’SPG ordinario, fatta eccezione per i casi seguenti: a) se è stato classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto per i tre anni consecutivi immediatamente precedenti all’aggiornamento dell’elenco dei paesi beneficiari; oppure b) se beneficia di un regime d’accesso preferenziale al mercato dell’Unione che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie dell’SPG o condizioni più favorevoli. 2.   Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica ai paesi meno sviluppati.
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