Art. 4
1. Un paese ammissibile beneficia delle preferenze tariffarie previste dall’SPG ordinario, fatta eccezione per i casi seguenti:
a)
se è stato classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto per i tre anni consecutivi immediatamente precedenti all’aggiornamento dell’elenco dei paesi beneficiari; oppure
b)
se beneficia di un regime d’accesso preferenziale al mercato dell’Unione che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie dell’SPG o condizioni più favorevoli.
2. Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica ai paesi meno sviluppati.
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