Art. 5

1.   I paesi beneficiari dell’SPG ordinario che soddisfano i criteri enunciati all’ sono elencati nell’allegato I e identificati come tali nella colonna C dello stesso. 2.   Entro il 1o gennaio di ogni anno successivamente al 12 luglio 2026, la Commissione riesamina l’allegato I. Al fine di lasciare ai paesi beneficiari dell’SPG ordinario e agli operatori economici il tempo di adattarsi correttamente al cambiamento di stato del paese in relazione all’SPG: a) la decisione di non identificare più un paese come paese beneficiario dell’SPG ordinario, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e in virtù dell’, paragrafo 1, lettera a), si applica con decorrenza dal 1o gennaio del secondo anno civile successivo all’anno civile della data in cui i criteri pertinenti non sono più soddisfatti; b) la decisione di non identificare più un paese come paese beneficiario dell’SPG ordinario, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e in virtù dell’, paragrafo 1, lettera b), si applica con decorrenza dal 1o gennaio del terzo anno civile successivo all’anno civile della data di applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato. 3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare la colonna C dell’allegato I sulla base dei criteri stabiliti all’. 4.   La Commissione informa i paesi beneficiari dell’SPG ordinario circa i cambiamenti del loro stato in relazione all’SPG.
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