Art. 3
1. L’elenco dei paesi ammissibili a beneficiare di uno qualsiasi dei regimi preferenziali nel quadro dell’SPG («paesi ammissibili») figura nell’allegato I, alle colonne A e B.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’elenco di cui all’allegato I in modo da tenere conto dei cambiamenti di stato internazionale o di classificazione dei paesi, del loro sviluppo economico o delle loro necessità sul piano commerciale, finanziario e dello sviluppo.
3. La Commissione informa i paesi ammissibili interessati circa i cambiamenti pertinenti del loro stato in relazione all’SPG.
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